Art. 6
In vigore dal 8 gen 1982
Nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana è obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca; nelle corrispondenti scuole in lingua tedesca è obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana.
L'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari ha inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale, ai sensi del primo comma dell' dello statuto.
L'insegnamento della seconda lingua, impartito in misura tale da assicurarne una adeguata conoscenza, fa parte integrante del piano di studi di ciascun tipo di scuola.
Per l'insegnamento della seconda lingua è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validità oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, semprechè gli interessati continuino a prestare servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.
L'accertamento di cui al precedente comma è richiesto anche per l'esercizio della funzione ispettiva di cui al successivo .
Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;116#art-6