Art. 11
In vigore dal 3 mag 1973
Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e sono comunicate al predetto Ministero in tempo utile per la nomina delle commissioni d'esame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;116#art-11