Art. 7
In vigore dal 8 gen 1982
Nelle scuole elementari e secondarie delle località ladine della provincia di Bolzano l'insegnamento è impartito, ai sensi del secondo comma dell' dello statuto, su basi paritetiche di orario e di esito finale, in lingua italiana e in lingua tedesca.
Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del Consiglio scolastico, e, in ordine alle eventuali conseguenti variazioni degli organici del personale docente, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.
Nelle scuole elementari e secondarie di cui al precedente primo comma la lingua ladina è usata quale strumento d'insegnamento. Nelle scuole materne e nella prima classe delle scuole elementari delle località ladine, per avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza della terza lingua, gli insegnanti usano il ladino e la lingua parlata dagli alunni stessi in famiglia. Dalla seconda sino alla quinta classe delle scuole elementari è insegnata anche la lingua ladina. Nelle scuole secondarie i competenti organi della scuola stabiliscono le modalità relative all'uso della lingua ladina quale strumento d'insegnamento e sono autorizzati ad istituire corsi integrativi per l'insegnamento della lingua e cultura ladina.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;116#art-7