Art. 8
In vigore dal 3 mag 1973
Il diritto del padre o di chi ne fa le veci di decidere l'iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici non può avere in alcun modo influenza sulla lingua d'insegnamento prevista per le diverse scuole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;116#art-8