Art. 8

In vigore dal 3 mag 1973
Il diritto del padre o di chi ne fa le veci di decidere l'iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici non può avere in alcun modo influenza sulla lingua d'insegnamento prevista per le diverse scuole.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;116#art-8

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