Art. 10

In vigore dal 3 mag 1973
Nel Conservatorio di musica di Bolzano possono essere istituiti nuovi corsi di insegnamento, consoni alle tradizioni delle popolazioni locali, per il conseguimento di diplomi diversi da quelli stabiliti dall'ordinamento in vigore: All'istituzione dei corsi di cui al precedente comma provvede la provincia, previo parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti ai sensi del precedente , e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione agli effetti di cui all' del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;116#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo