Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo VI
Art. 69
In vigore dal 1 gen 2015
1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.
2. Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del ettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:
a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
b) un decimo dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali;
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N.191.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-69