Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo V
Art. 66
In vigore dal 5 dic 1972
Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio regionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-66