Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo IV
Art. 64
In vigore dal 5 dic 1972
Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-64