Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo III

Art. 59

In vigore dal 5 dic 1972
Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-59

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