Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Capo II
Art. 54
In vigore dal 5 dic 1972
Alla giunta provinciale spetta:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge.
Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorchè siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-54