Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeCapo II

Art. 52

In vigore dal 16 feb 2001
Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza della provincia. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni. Il Presidente della Provincia determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel "Bollettino Ufficiale" della Regione. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-52

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