Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo III
Art. 57
In vigore dal 5 dic 1972
Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.
In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.
Copia del "Bollettino Ufficiale" è inviata al commissario del Governo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-57