Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo IV

Art. 65

In vigore dal 5 dic 1972
L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-65

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