Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo V

Art. 68

In vigore dal 5 dic 1972
Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-68

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