Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo VI
Art. 72
In vigore dal 19 dic 1989
1. Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-72