Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo VI
Art. 74
In vigore dal 1 gen 2010
1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra
non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-74