Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo VI
Art. 74
77 / 119In vigore dal 23 giu 2026
1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento
solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra
non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello
Stato sui prestiti dalle stesse contratti.
Note all'articolo
- La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-74