Art. 74
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo VI

Art. 74

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In vigore dal 1 gen 2010
1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-74