Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo XII
Art. 106
In vigore dal 5 dic 1972
Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-106