Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo XII
Art. 105
In vigore dal 5 dic 1972
Nelle materie attribuite alla competenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-105