Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo XII
Art. 103
In vigore dal 16 feb 2001
Per le modificazioni del presente Statuto si applica il
procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi
costituzionali.
L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa
governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della
Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che
esprimono il loro parere entro due mesi.
Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-103