Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo XI

Art. 102

In vigore dal 15 dic 2017
Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse. Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca. Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all', terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-102

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