Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo X

Art. 97

In vigore dal 5 dic 1972
Ferme le disposizioni contenute negli , commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici. L'impugnazione può essere esercitata dal Governo. La legge regionale può, altresì, essere impugnata, da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-97

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