Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo X
Art. 97
In vigore dal 5 dic 1972
Ferme le disposizioni contenute negli , commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.
L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.
La legge regionale può, altresì, essere impugnata, da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-97