Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo IX
Art. 95
In vigore dal 5 dic 1972
La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle giunte provinciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-95