Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo IX

Art. 95

In vigore dal 5 dic 1972
La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle giunte provinciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-95

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo