Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo X
Art. 98
In vigore dal 23 giu 2026
Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva Giunta, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.
Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.
Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva giunta.
Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano.
Note all'articolo
- La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-98