Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo XII
Art. 109
In vigore dal 23 giu 2026
Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all', n. 3) del presente statuto.
Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell' del presente statuto.
Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.
Note all'articolo
- La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-109