Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo XII
Art. 110
In vigore dal 5 dic 1972
La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell' del presente statuto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-110