Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo XII
Art. 113
In vigore dal 23 giu 2026
Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.
Note all'articolo
- La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-113