Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo XII

Art. 112

In vigore dal 5 dic 1972
Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dalla regione alle province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-112

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo