Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo XII
Art. 112
116 / 119In vigore dal 23 giu 2026
Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dalla regione alle province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.
Note all'articolo
- La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-112