Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo XII
Art. 106
110 / 119In vigore dal 23 giu 2026
Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.
Note all'articolo
- La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-106