Titolo III
Art. 71
Conservazione delle attuali funzioni
In vigore dal 12 dic 1972
Nella prima applicazione del presente decreto e sino a quando non si provvederà a successive variazioni ai sensi del precedente , i dirigenti restano assegnati alle funzioni che esercitano alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; ove queste non siano comprese tra quelle dirigenziali, al conferimento delle nuove funzioni dirigenziali si provvede con il decreto di inquadramento previsto dal precedente .
I dirigenti generali conservano la qualifica di direttore generale acquisita in data anteriore alla entrata in vigore del presente decreto anche se non esercitino le nuove funzioni di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-71