Titolo III

Art. 71

Conservazione delle attuali funzioni

In vigore dal 12 dic 1972
Nella prima applicazione del presente decreto e sino a quando non si provvederà a successive variazioni ai sensi del precedente , i dirigenti restano assegnati alle funzioni che esercitano alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; ove queste non siano comprese tra quelle dirigenziali, al conferimento delle nuove funzioni dirigenziali si provvede con il decreto di inquadramento previsto dal precedente . I dirigenti generali conservano la qualifica di direttore generale acquisita in data anteriore alla entrata in vigore del presente decreto anche se non esercitino le nuove funzioni di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-71

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