Titolo III
Art. 73
Liquidazione e riliquidazione delle pensioni
In vigore dal 12 dic 1972
Con effetto dal 1° dicembre 1972 le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi dei dirigenti sono liquidati sulla base del trattamento economico definitivo previsto dal precedente , considerando in ogni caso l'indennità di funzione corrispondente alla qualifica rivestita.
Con effetto dalla data predetta, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente ai sensi dell'.
Con effetto dalla stessa data le pensioni e gli assegni sostitutivi del personale direttivo, già in quiescenza, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, o equiparata, sono riliquidati sulla base del trattamento economico definitivamente spettante ai dirigenti di corrispondente qualifica secondo il quadro di equiparazione di cui all'allegato I.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-73