Titolo III

Art. 74

Riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali

In vigore dal 12 dic 1972
Con il decreto previsto dal comma quarto dell' della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall' della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si provvederà alla riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali risultanti dalle allegate tabelle, per adeguarle alla nuova struttura degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato che sarà stabilita successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
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