Titolo III

Art. 70

Attribuzioni degli uffici

In vigore dal 12 dic 1972
I singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei vari rami di servizio, le attribuzioni particolari per i funzionari delle carriere direttive delle diverse qualifiche o livelli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-70

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