Titolo III
Art. 75
Copertura dell'onere finanziario
In vigore dal 12 dic 1972
All'onere netto a carico del bilancio per l'anno 1972, valutato in complessive L. 20 miliardi, ivi compresa la maggiore spesa conseguente all'attuazione dell' per l'indennità di buonuscita da rimborsare ai competenti fondi, si provvede quanto a L. 3 miliardi e a L. 17 miliardi, rispettivamente, a carico e con riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1971 e 1972.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato e a quello delle Amministrazioni autonome.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-75