Titolo III

Art. 76

Rinvio alle disposizioni generali

In vigore dal 12 dic 1972
Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano le disposizioni, con esso compatibili, relative alle corrispondenti carriere direttive. I riferimenti alle attuali qualifiche di dette carriere si intendono estesi a quelle dirigenziali secondo la corrispondenza risultante dall'allegato I. L'accantonamento dei posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici, in relazione a particolari posizioni di stato nelle qualifiche superiori, è effettuato per i dirigenti, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva. Ai fini di quanto previsto agli del presente decreto, il richiamo alle qualifiche di direttore di sezione, direttore aggiunto di divisione, direttore di divisione e ispettore generale deve intendersi riferito, per quanto riguarda il personale che progredisce soltanto per classi di stipendio, ai parametri di stipendio corrispondenti alle qualifiche suddette. Sono abrogate le norme incompatibili con il presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1972 LEONE ADREOTTI - GAVA - MALAGODI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, con riserva, in conformità della deliberazione delle Sezioni riunite in data 6 dicembre 1972, addì 6 dicembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 121. - CARUSO
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