Titolo III
Art. 65
Promozione a direttore di divisione
In vigore dal 12 dic 1972
La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento può essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, soltanto agli impiegati delle carriere direttive, che, alla data del 31 dicembre 1970, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed avevano maturato almeno dieci anni di effettivo complessivo servizio; si prescinde da tale anzianità per coloro che hanno conseguito la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, mediante concorso per merito distinto o esami di idoneità o a seguito del corso-concorso previsto dall', comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e dell'inquadramento previsto dall'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 o mediante il concorso già previsto dal secondo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Per il personale proveniente dagli ufficiali in servizio permanente effettivo, nominato direttore di sezione del ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodo della Difesa, ai sensi del citato del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità da ufficiale in servizio permanente effettivo e il corso-concorso superato è cosiderato come concorso per merito distinto o esame di idoneità.
La promozione è conferita, anche in soprannumero, nel limite complessivo del cinquanta per cento della dotazione organica della qualifica di direttore di divisione, o equiparata, esistente al 31 dicembre 1970, di cui la metà con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e gli altri due quarti, rispettivamente, con effetto dal 1° luglio 1973 e dal 1° luglio 1974.
I posti attribuiti in soprannumero e non utilizzati in ciascuno dei predetti anni possono essere conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il 1° luglio 1975. I posti vacanti nelle corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente costituiscono posti di risulta.
I posti in soprannumero sono gradualmente riassorbiti a decorrere dal 1° luglio 1975, in ragione di due terzi delle successive vacanze.
Gli impiegati di cui al primo comma sono ammessi, altresì, agli scrutini di promozione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata, prevista dall'. Gli impiegati promossi conservano il titolo ad essere ammessi allo scrutinio di promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, del ruolo ad esaurimento.
Nei confronti degli impiegati che avevano conseguito la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, in base alle norme vigenti anteriormente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, nonché degli impiegati indicati nell'art. 138 del decreto medesimo, ai fini della promozione alle qualifiche di direttore di divisione o equiparate del ruolo ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione, o equiparate, si applicano il disposto di cui all'art. 139, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica e le speciali analoghe disposizioni contenute nel medesimo. Nei confronti dei restanti impiegati contemplati nel primo comma del presente articolo, ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione alle stesse qualifiche, è richiesta l'anzianità di almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione o equiparata, o di almeno quattordici anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.
Ai fini del computo dei periodi di effettivo complessivo servizio nella carriera direttiva previsti dai precedenti commi primo e settimo e dalle norme ivi richiamate, il servizio prestato in carriera corrispondente a quella direttiva o nella carriera di concetto è valutato, anche per gli impiegati delle carriere direttive ex speciali, nei limiti di cui agli , commi primo e secondo, e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Sono fatti salvi il disposto di cui all' dello stesso decreto, quello dell' della legge 27, febbraio 1958, n. 119 e le analoghe speciali disposizioni di legge.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-65