Titolo III

Art. 64

Inquadramento di particolari categorie di personale

In vigore dal 12 dic 1972
Gli impiegati delle carriere direttive con qualifica inferiore a direttore di divisione, o equiparata, sono inquadrati nelle corrispondenti qualifiche delle nuove carriere direttive, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica e l'ordine di ruolo. Il personale dei servizi dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che abbia conservato le funzioni direttive ai sensi dell' della legge 6 marzo 1958, n. 199 ed alla data del 31 dicembre 1970 aveva conseguito l'ex coefficiente di stipendio 500 è inquadrato in soprannumero, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualifica di ispettore capo del corrispondente ruolo direttivo ad esaurimento. Il personale contemplato nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia in godimento dello stipendio corrispondente ai parametri 387 e 426 è inquadrato, in soprannumero, con effetto dalla data medesima, nella qualifica di direttore capo del ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella D annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, quale modificata dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1206. Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo compete il trattamento previsto dall' del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-64

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