Titolo III

Art. 59

Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali

In vigore dal 12 dic 1972
Gli impiegati civili delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che alla data del 1° gennaio 1971 rivestivano una qualifica con parametro di stipendio non inferiore a 742 sono inquadrati anche in soprannumero, con effetto dalla data medesima e con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nelle qualifiche di prefetto di la classe o equiparate e in quella di dirigente generale a seconda che provengano, rispettivamente, da una qualifica con parametro 772 o 742. Gli impiegati che rivestivano la qualifica di ispettore generale, o equiparata, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di dirigente superiore; sino alla concorrenza dell'eventuale soprannumero sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di primo dirigente. Durante il periodo in cui i dirigenti superiori non svolgono funzioni dirigenziali di corrispondente livello, l'indennità di funzione è corrisposta nella misura prevista nella qualifica di primo dirigente. Gli impiegati con qualifica di direttore di divisione, o equiparata, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente, nel limite dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente, con la classe di stipendio che compete in base all'anzianità maturata nella qualifica di provenienza. I soprannumeri previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'inquadramento nelle nuove qualifiche dirigenziali degli impiegati di cui al secondo e terzo comma è disposto con decreto del Ministro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati, con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I dirigenti inquadrati ai sensi dei precedenti commi conservano gli aumenti periodici spettanti nella qualifica di provenienza. La corrispondenza tra le soppresse qualifiche delle carriere direttive e quelle dei dirigenti è stabilita, ove occorra, con decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza fra le funzioni già spettanti alle qualifiche soppresse e quelle attribuite ai dirigenti. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati delle carriere direttive che abbiano conseguito la nomina o la promozione ad una delle qualifiche ivi indicate successivamente al 1° gennaio 1971, ma anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto: in tale caso l'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali ha effetto dalla data del conseguimento della nomina o della promozione. Sono fatti salvi in ogni caso gli inquadramenti nelle qualifiche dirigenziali aventi effetto da data anteriore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-59

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