Sez. V

Art. 41

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 12 dic 1972
Restano ferme le speciali disposizioni che consentono di conferire agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero della difesa, nonché le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478 in materia d'impiego dei predetti ufficiali. Le disposizioni degli del presente decreto si applicano nei confronti del consiglio di amministrazione degli impiegati civili della Difesa, facendo salve le norme della legge 9 gennaio 1951, n. 167, e successive modificazioni, e della legge 8 marzo 1968, n. 200.
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