Sez. IV
Art. 38
Dirigenti per i servizi ispettivi centrali della direzione generale del Tesoro e della direzione generale degli Istituti di previdenza
In vigore dal 12 dic 1972
Nella prima applicazione del presente decreto, gli impiegati, provenienti dalla qualifica di ispettore capo per i servizi della direzione generale del Tesoro e di ispettore capo per i servizi della direzione generale degli istituti di previdenza, che hanno conseguito la qualifica di ispettore generale con le modalità di cui all' della legge 12 agosto 1962, n. 1289, sono inquadrati, anche in soprannumero, con i criteri e le modalità previsti dal presente decreto, nella qualifica di dirigente superiore di cui rispettivamente ai quadri C e D della annessa tabella VII.
Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore capo per i servizi del Tesoro e di ispettore capo per i servizi degli istituti di previdenza, di cui alla tabella A del quadro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289, sono inquadrati con l'applicazione delle norme del presente decreto, nella qualifica di primo dirigente di cui rispettivamente ai quadri C e D dell'annessa tabella-VII.
Ai fini della determinazione dei posti del ruolo ad esaurimento delle carriere ispettive per i servizi della direzione generale del Tesoro e della direzione generale degli istituti di previdenza di cui alla tabella A del quadro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289, va tenuto conto del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale di cui al primo comma del presente articolo.
È abrogato l' della legge 12 agosto 1962, n. 1289.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-38