Sez. II
Art. 35
Norme particolari per l'Amministrazione della pubblica sicurezza
In vigore dal 12 dic 1972
Per gli atti di competenza del capo della polizia si applicano i limiti di valore di cui all'ultima parte del terzo comma dell'.
Le funzioni di vice capo della polizia sono conferite a uno o più funzionari con qualifica di prefetto o di ispettore generale capo di pubblica sicurezza per l'esercizio dei compiti stabiliti nel decreto di incarico. Ad uno dei suddetti vice capi della polizia è attribuito anche l'incarico di sostituire il capo della polizia in caso di assenza, di impedimento o di temporanea vacanza.
I dirigenti della pubblica sicurezza conservano la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' del decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 14, ed all'art. 246 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-35