Capo II
Art. 30
Disposizioni transitorie
In vigore dal 12 dic 1972
Ai funzionari diplomatici che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione è attribuito il trattamento economico di primo dirigente dopo un triennio di anzianità nel grado e sempre che siano compresi nei primi tre quinti dell'organico del grado stesso.
Le disposizioni dell'art. 242, primo comma, e dell'articolo 263, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché quella del secondo comma dell'art. 105 dello stesso decreto nel testo sostituito dall'ottavo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applicano per la promozione a consigliere di ambasciata limitatamente ai funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione.
Il termine di 28 anni previsto dal secondo comma dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo sostituito dall', sesto comma, del presente decreto, è ridotto a 25 anni per i funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione.
La disposizione del comma precedente non si applica ai funzionari trasferiti dal Ministero dell'Africa italiana ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1480, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, ai quali si applica invece il disposto dell'ultima parte del primo comma dell' del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-30