Capo II
Art. 28
Modifiche all'ordinamento della carriera diplomatica
In vigore dal 12 dic 1972
Il numero 3 del primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
"3) corso di superiore informazione professionale della durata di almeno un anno per i funzionari nel grado di consigliere di legazione".
L'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Per l'avanzamento al grado, superiore il funzionario diplomatico, oltre ad avere disimpegnato bene le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione a scelta al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilità da esercitare.
Per poter essere ammessi agli scrutini ed al concorso di promozione i funzionari diplomatici debbono avere:
riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo;
compiuto per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado di consigliere di legazione.
Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti delle disponibilità dei posti nel grado in cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo".
Il nono comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è abrogato.
Il quarto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Sono ammessi a concorso i nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art. 96. L'altro decimo dei posti è conferito dopo l'espletamento del concorso, per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni dei vincitori del concorso stesso, ai funzionari che, oltre a possedere i requisiti previsti dal secondo comma, abbiano compiuto 16 anni di effettivo servizio nella carriera diplomatica semprechè riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneità deve essere motivato. Il compimento dell'anzianità di 16 anni di servizio effettivo nella carriera non preclude la possibilità di partecipazione al concorso; sono peraltro esclusi dalla graduatoria i funzionari che, in possesso dell'anzianità suddetta, non siano compresi tra i vincitori".
Il sesto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è abrogato.
I primi due commi dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:
"Le promozioni a consigliere di ambasciata sono effettuate tra i consiglieri di legazione che, oltre a possedere i prescritti requisiti di scrutinabilità, abbiano partecipato con esito favorevole al corso di cui al primo comma, paragrafo 3, dell'art. 102 e siano compresi, per ordine di ruolo, in un numero pari a tre quinti dell'organico del grado.
Per i primi nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art. 96 le promozioni sono effettuate a scelta. L'altro decimo dei posti è successivamente conferito, per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni effettuate a scelta, ai funzionari che abbiano compiuto 28 anni di servizio effettivo nella carriera diplomatica sempre che riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneità deve essere motivato.
Agli effetti del calcolo della ripartizione dei posti la frazione di posto eccedente un mezzo viene considerata come unità; se dal calcolo le frazioni di posto risultano uguali, il posto residuo è aggiunto all'aliquota dei nove decimi".
Gli ultimi due periodi del terzo comma dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati;
è abrogato altresì il quarto comma dello stesso articolo.
L'incarico della sopraintendenza dell'archivio storico-diplomatico, da svolgersi in coordinamento con il Servizio storico e documentazione, è conferito ad un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario. L'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il quadro uno della tabella nove allegata al decreto medesimo sono abrogati.
Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-28