Capo II
Art. 27
Carriera diplomatica
In vigore dal 12 dic 1972
La carriera diplomatica continua ed essere regolata dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Ad essa si applicano, in quanto compatibili, gli primo comma, 11, 14, 19 primo e secondo comma, 20, 21, 67 e 68 del presente decreto.
Le disposizioni degli secondo e terzo comma, 9 e 10 secondo comma, si applicano, di norma, ai funzionari preposti rispettivamente agli uffici ed ai reparti previsti, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Le attribuzioni di cui agli secondo e terzo comma e 10 secondo comma possono essere esercitate, in relazione alla disciplina conseguente dall' del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dai funzionari preposti ai gruppi di uffici previsti dall' del decreto stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-27