Sez. II
Art. 33
Dirigenti del Ministero dell'interno
In vigore dal 12 dic 1972
In sostituzione dell' del presente decreto, ai prefetti di 1ª classe, ai prefetti ed ai dirigenti generali e dirigenti superiori della pubblica sicurezza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 237, 238 e 249 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-33