Sez. II
Art. 36
Particolari corsi di formazione dirigenziale
In vigore dal 12 dic 1972
Per l'effettuazione dei corsi di formazione dirigenziale di cui ai precedenti , le Amministrazioni della pubblica sicurezza e della protezione civile e servizi antincendi si avvalgono, per il personale dei propri ruoli, rispettivamente, della scuola superiore di polizia e delle scuole centrali antincendi e di protezione civile.
Le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, riguardanti i corsi di formazione e qualificazione del personale dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi di Stato si applicano anche ai corsi di formazione dirigenziale di cui agli articoli citati al primo comma.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono dettate le opportune norme di adeguamento per quanto attiene all'ammissione, ai programmi, ai titoli e allo svolgimento dei corsi di formazione dirigenziale delle citate Amministrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-36