Sez. VI

Art. 45

Accesso a particolari qualifiche

In vigore dal 12 dic 1972
Ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti amministrativi dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica, nonché a quella di ispettore centrale restano ferme le disposizioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.
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