Art. 49

Effetti delle nuove retribuzioni

In vigore dal 12 dic 1972
Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall' sono considerate anche ai fini dei relativi aumenti periodici, della tredicesima mensilità, dell'indennità di buona uscita, della determinazione dell'equo indennizzo di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'assegno alimentare. Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi nulla è innovato sino alla data del 30 novembre 1972, con effetto dalla quale si provvederà in materia, ai sensi del successivo .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-49

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