Art. 48
Indennità di funzione
In vigore dal 12 dic 1972
L'indennità di funzione, prevista per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti dalle note in calce alla tabella degli stipendi è pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-48